| Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari |
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| Scritto da Mario Carcaterra | ||||
| 19 Set, 2008 at 12:00 AM | ||||
Pagina 1 di 2 Il G.M. del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, fa chiarezza sulla vicenda di una cittadina comunitaria, per la precisione di nazionalità francese, che si è vista negare, per motivi formali, l'iscrizione nei registri anagrafici del Comune. La normativa di riferimento è l’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30/2007:“Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando […] c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale”. Il successivo art. 9, c. 4, - in conformità con l’art. 7, comma 1, lett. c), Dir. 2004/38/CE che ammette l’attestazione del requisito “con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente” - prevede che il cittadino dell'Unione possa dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso l’autocertificazione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Tale lineare normativa non impone un contenuto minimo per l’autocertificazione della disponibilità economica, che, pertanto, può essere redatta in forma generica, dovendo contenere solo l’attestazione del possesso del requisito. La richiesta diritto di soggiorno era stata respinta per la presunta insussistenza di due presupposti fondamentali: Reddito annuo minimo proveniente da fonte lecitaLa decisione dell’Ufficio Anagrafe di respingere l’istanza della cittadina comunitaria fu fondata sull'art. 7 della Circolare del Min. Int. del 18 luglio 2007, n. 39, che espressamente richiedeva la dimostrazione di un reddito annuo minimo provenienti da fonte lecita e la specificazione delle dettagliare informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000. Si percepisce ictu oculi che detta Circolare travisa il dettato della normativa vigente, introducendo nuovi oneri di attestazione a carico del cittadino europeo, non previsti dalle legge italiana e contrari alla normativa comunitaria. Peraltro la Circolare, ai fini dell’individuazione della disponibilità minima, richiama l’articolo 29, comma 3, lett. b) del d. lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, che fa riferimento ai casi di ricongiungimento di stranieri a soggetti già soggiornanti in Italia; tale norma, che rapporta l’entità del reddito richiesto al numero dei familiari di cui si richiede il ricongiungimento, mal si concilia con l’ipotesi di iscrizione anagrafica di un singolo studente. In data 17 Dicembre 2007, 5 mesi dopo l’emissione dell’erronea Circolare ministeriale, la Commissione Europea, Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza rispondendo ad una richiesta d’informazioni sull’accaduto scriveva che “Per l’iscrizione nel registro dell’Anagrafe del Comune da parte di cittadini comunitari basta la dichiarazione di avere risorse economiche sufficienti per loro stessi e per le loro famiglie per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello stato membro ospitante. Gli stati membri non possono esigere che venga indicato un ammontare minimo per la disponibilità di risorse economiche. Il certificato di iscrizione, inoltre, con indicazione del nome della persona, dell’indirizzo e della data di iscrizione deve essere rilasciato senza ritardo. Ai cittadini comunitari che studiano in Italia, non può essere richiesto un certificato di nascita o un estratto conto bancario. Tali condizioni, che non sono previste nella direttiva 2004/38 sono in contrasto con il diritto comunitario”(Protocollo Commissione Europea JLS/C3/DF/sw (2007) D17714). Inoltre, in data 29.02.2008, il Commissario Europeo Franco Frattini - rispondendo ad un’interrogazione dell’Europarlamentare On. Angelilli del 17 Dicembre, in cui si faceva anche cenno alle peripezie vissute dalla ricorrente, la quale, pur essendo in possesso di tutta la documentazione prevista dalla normativa Italiana ed Europea sin dal mese di Ottobre dell’anno precedente, non aveva ancora ottenuto l’iscrizione all’anagrafe del Comune di Forio - affermava: “[…] Con particolare riferimento alla denuncia dell’onorevole parlamentare, i cittadini dell’Unione non dovranno essere tenuti a produrre il loro certificato di nascita quale prova di identità, giacché ai fini della loro registrazione sarà sufficiente che presentino la propria carta d’identità o il proprio passaporto. Quanto alla disponibilità di risorse sufficienti che sarà necessario dimostrare, studenti come la persona cui si riferisce la denuncia possono dichiarare che dispongono di risorse sufficienti, senza che gli Stati membri abbiano la facoltà di esigere che tale dichiarazione citi un ammontare specifico di risorse”(E-6276/07IT - risposta di Franco Frattini a nome della Commissione). L’Ufficio anagrafe del Comune, piuttosto che adeguarsi al chiarito quadro interpretativo della normativa vigente in materia, preferì persistere nel suo comportamento ostruzionistico e dilatorio, che ha poi condotto all’illegittimo provvedimento di rigetto dell’istanza. Polizza sanitariaL’altro motivo addotto dal Comune, per il rigetto dell’istanza di iscrizione ai registri anagrafici, era la mancanza di idonea polizza di assicurazione sanitaria, in quanto la Circolare Min. Int. 39/2007 prevede che “la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria” ed è inidonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale. |
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