Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari Stampa E-mail
Scritto da Mario Carcaterra   
19 Set, 2008 at 12:00 AM
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Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari
Il testo del decreto

Il G.M. del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, fa chiarezza sulla vicenda di una cittadina comunitaria, per la precisione di nazionalità francese, che si è vista negare, per motivi formali, l'iscrizione nei registri anagrafici del Comune.

La normativa di riferimento è l’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30/2007:“Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando […] c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale”.

Il successivo art. 9, c. 4, - in conformità con l’art. 7, comma 1, lett. c), Dir. 2004/38/CE che ammette l’attestazione del requisito “con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente” - prevede che il cittadino dell'Unione possa dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso l’autocertificazione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Tale lineare normativa non impone un contenuto minimo per l’autocertificazione della disponibilità economica, che, pertanto, può essere redatta in forma generica, dovendo contenere solo l’attestazione del possesso del requisito.

La richiesta diritto di soggiorno era stata respinta per la presunta insussistenza di due presupposti fondamentali:

Reddito annuo minimo proveniente da fonte lecita

La decisione dell’Ufficio Anagrafe di respingere l’istanza della cittadina comunitaria fu fondata sull'art. 7 della Circolare del Min. Int. del 18 luglio 2007, n. 39,  che espressamente richiedeva la dimostrazione di un reddito annuo minimo provenienti da fonte lecita e la specificazione delle dettagliare informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Si percepisce ictu oculi che detta Circolare travisa il dettato della normativa vigente, introducendo nuovi oneri di attestazione a carico del cittadino europeo, non previsti dalle legge italiana e contrari alla normativa comunitaria. Peraltro la Circolare, ai fini dell’individuazione della disponibilità minima, richiama l’articolo 29, comma 3, lett. b) del d. lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, che fa riferimento ai casi di ricongiungimento di stranieri a soggetti già soggiornanti in Italia; tale norma, che rapporta l’entità del reddito richiesto al numero dei familiari di cui si richiede il ricongiungimento, mal si concilia con l’ipotesi di iscrizione anagrafica di un singolo studente.

In data 17 Dicembre 2007, 5 mesi dopo l’emissione dell’erronea Circolare ministeriale, la Commissione Europea, Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza rispondendo ad una richiesta d’informazioni sull’accaduto scriveva che

“Per l’iscrizione nel registro dell’Anagrafe del Comune da parte di cittadini comunitari basta la dichiarazione di avere risorse economiche sufficienti per loro stessi e per le loro famiglie per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello stato membro ospitante. Gli stati membri non possono esigere che venga indicato un ammontare minimo per la disponibilità di risorse economiche. Il certificato di iscrizione, inoltre, con indicazione del nome della persona, dell’indirizzo e della data di iscrizione deve essere rilasciato senza ritardo. Ai cittadini comunitari che studiano in Italia, non può essere richiesto un certificato di nascita o un estratto conto bancario. Tali condizioni, che non sono previste nella direttiva 2004/38 sono in contrasto con il diritto comunitario”(Protocollo Commissione Europea JLS/C3/DF/sw (2007) D17714).

Inoltre, in data 29.02.2008, il Commissario Europeo Franco Frattini - rispondendo ad un’interrogazione  dell’Europarlamentare On. Angelilli del 17 Dicembre, in cui si faceva anche cenno alle peripezie vissute dalla ricorrente, la quale, pur essendo in possesso di tutta la documentazione prevista dalla normativa Italiana ed Europea sin dal mese di Ottobre dell’anno precedente, non aveva ancora ottenuto l’iscrizione all’anagrafe del Comune di Forio - affermava:

“[…] Con particolare riferimento alla denuncia dell’onorevole parlamentare, i cittadini dell’Unione non dovranno essere tenuti a produrre il loro certificato di nascita quale prova di identità, giacché ai fini della loro registrazione sarà sufficiente che presentino la propria carta d’identità o il proprio passaporto. Quanto alla disponibilità di risorse sufficienti che sarà necessario dimostrare, studenti come la persona cui si riferisce la denuncia possono dichiarare che dispongono di risorse sufficienti, senza che gli Stati membri abbiano la facoltà di esigere che tale dichiarazione citi un ammontare specifico di risorse”(E-6276/07IT - risposta di Franco Frattini a nome della Commissione).

L’Ufficio anagrafe del Comune, piuttosto che adeguarsi al chiarito quadro interpretativo della normativa vigente in materia, preferì persistere nel suo comportamento ostruzionistico e dilatorio, che ha poi condotto all’illegittimo provvedimento di rigetto dell’istanza.
Inoltre proprio di recente il TAR Lombardia con ordinanza del 13 Maggio 2008, in accoglimento della sospensiva chiesta, ha incidentalmente dichiarato l’illegittimità delle ordinanze dei Sindaci leghisti che avevano subordinato il diritto di soggiorno alla dimostrazione del reddito minimo e la qualità della abitazione quale requisito indispensabile.
Ne discendeva a fortori l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato.

Polizza sanitaria

L’altro motivo addotto dal Comune, per il rigetto dell’istanza di iscrizione ai registri anagrafici, era la mancanza di idonea polizza di assicurazione sanitaria, in quanto la Circolare Min. Int. 39/2007 prevede che “la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria” ed è inidonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale.
La circolare de qua tuttavia è in stridente contrasto con il regolamento Cee n. 1408/71 del 17 Giugno 1971 e con la normativa vigente.
Infatti l’impianto legislativo nazionale e Comunitario prevede che il possesso della cosiddetta TEAM  è condizione sufficiente per ottenere il riconoscimento del diritto di iscrizione all’anagrafe.
In più la ricorrente era anche in possesso della tessera sanitaria rilasciata dalla Asl.
Tale circostanza rende superfluo l’esame di ogni altra considerazione. Anche sotto tale aspetto, dunque,  risulta illegittimo il provvedimento impugnato e resta documentalmente dimostrato il diritto della ricorrente all’iscrizione all’anagrafe dell'Ente Comunale.



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