| Citazione notificata ma non ancora ricevuta dal convenuto. E' possibile trascrivere l'atto? |
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| Scritto da Mario Carcaterra | |
| 08 Ott, 2008 at 04:10 PM | |
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In questi giorni mi sono trovato a studiare un caso particolare, relativo alla trascrizione di una domanda di revocazione della donazione per ingratidudine. Il caso.Una madre aveva donato la proprietà di un immobile al figlio, il quale poneva in essere dei comportamenti tali da indurre l'anziana madre a chiedere, a mezzo del suo legale, la revoca della donazione per ingratitudine. Disciplina e giurisprudenzaSul punto, rispettivamente, gli artt. 2658 c. 2 e 2674 c. 1 del codice civile recitano in modo categorico: Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte. Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7.. Sennonchè negli ultimi anni diverse sentenze della Corte Costituzionale hanno introdotto un nuovo orientamento sulla produzione degli effetti della notifica degli atti processuali (Corte Cost. 477/2002, 27 e 97/2004, 154/2005), poi recepito dal legislatore del 2005 nella formulazione del nuovo art. 149 c.p.c..
Quindi, secondo la Corte, sarebbe palesemente irragionevole che dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del notificante, possano discendere effetti pregiudizievoli per il medesimo (nel caso di specie una decadenza, nel caso della trascrizione una vendita in danno dell'attore). Peraltro nel nostro ordinamento vige il principio per cui "la durata del processo non deve arrecare danno all'attore che ha ragione". Quindi, a rigor di logica, parrebbe opportuno che l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale con riferimento al processo, potesse essere estesa anche al procedimento di trascrizione della domanda giudiziale. Inoltre vi è da evidenziare che la trascrizione della domanda giudiziale è l'unico modo attraverso il quale l’attore potrà utilmente opporre nei confronti del terzo acquirente del bene gli effetti dell'eventuale sentenza a lui favorevole; terzo acquirente che è del tutto estraneo al processo e alla fase della notifica dell'atto intruduttivo. La trascrizione con riservaL'art. 2674 bis cod. civ.stabilisce che:
L’art. 2674 bis c.c. non si limita a conferire al conservatore un sindacato e un controllo meramente formale ed estrinseco dei titoli che gli vengono sottoposti, cosa già prevista dall’art. 2674 c.c., ma gli attribuisce un vero e proprio potere-dovere di sindacare l’intrinseca trascrivibilità di un atto, non potendo, peraltro, i dubbi che danno luogo alla trascrizione con riserva, riguardare vizi di validità del titolo. Il reclamo è un procedimentoe di volontaria giurisdizione (e come tale ad esso si applicano gli artt. 737 e seguenti c.p.c. nei limiti della compatibilità con la specifica disciplina) "lato sensu" cautelare, diretto a far sì che, in caso di gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l'interessato possa ottenere in via provvisoria l'attuazione della pubblicità immobiliare. Il reclamo ha per oggetto il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, giacché la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità è rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso (cfr Cass. 7940/1997; 1405/1992). E' disciplinato dall'art 113 ter delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie:
La procedura della trascrizione con riserva assicura un triplice effetto: quello conservativo del numero d'ordine, quello impeditivo di conseguenze giuridiche irreversibili nell'ordine delle precedenze e quello informativo della contestazione giudiziaria in corso. Tuttavia c'è da considerare che i costi della trascrizione sono triplicati ed a questi potrebbero aggiungersi le spese del procedimento di reclamo. Inoltre c'è da aggiungere che il Tribunale decide in camera di consiglio con decreto immediatamente esecutivo. Tale decreto è stato ampiamente discusso dalla dottrina, secondo la quale esso è frutto di una grave disattenzione legislativa. In pendenza del reclamo, infatti, la formalità è da ritenersi completamente efficace, per cui l'immediata esecutivita non farebbe altro che togliere efficacia alla formalità eseguita con riserva, rendendo così potenzialmente inutile il reclamo in Corte d'Appello (che non è ricorribile per Cassazione). Quanto detto contrasta altresi con il disposto dell'art. 113-ter disp. att. C.C., che collega la perdita dell'efficacia della trascrizione con riserva solo al rigetto definitivo (cfr. AA.VV. Manuale del pegno e delle ipoteche. Aggiornato al decreto Bersani-bis, HALLEY Editrice, 2007). |
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