Compensazione delle spese ed obbligo di motivazione Stampa E-mail
Scritto da Mario Carcaterra   
20 Set, 2008 at 12:15 PM
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Compensazione delle spese ed obbligo di motivazione
Il testo integrale della sentenza

Con sentenza n. 20598 del 24/7-30/07/2008 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile fanno chiarezza in merito alla questione della motivazione sulla compensazione delle spese.

Il Tribunale di Roma aveva annullato una contravvenzione irrogata per violazione del codice della strada compensando le spese di lite in quanto rilevava la sussistenza di "giusti motivi".

La parte vittoriosa ricorreva alla Suprema Corte lamentando che il riferimento ai "giusti motivi" fosse insufficiente a giustificare la compensazione, anche considerando che le spese del Giudizio superavano l'importo della sanzione amministrativa opposta.

Nella decisione in oggetto le Sezioni Unite si richiamano alla Sentenza 4455/99, nella quale la questione era già ampiamente approfondita:

"il fondamento della non doverosità, per il giudice, della "motivazione specifica" della decisione di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, non sta affatto nel carattere discrezionale dell'esercizio del potere relativo attribuitogli dalla legge, bensì nella natura stessa della pronuncia sulle spese (di condanna o di compensazione), "consequenziale ed accessoria" (...) rispetto al provvedimento "che chiude il processo davanti a lui": sicchè - se la pronuncia sulle spese "dipende" sempre dall'esito (di rito o di merito) della controversia in un suo determinato momento processuale ("il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui ...": art. 91 c.p.c., comma 1) e, quindi, non costituisce mai provvedimento autonomo - ne consegue, in linea di principio, che essa non necessita di una "specifica" motivazione, nel senso che le ragioni della condanna alle spese o della loro compensazione (per "soccombenza reciproca", ovvero per il concorso di "altri giusti motivi"), se non debbono (bensì possono) essere specificamente esplicitate, devono, però, quantomeno, risultare dalla motivazione complessiva del provvedimento giurisdizionale (intesa nel senso precisato dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2), cui la pronuncia stessa accede".

 Pertanto le Sezioni Unite concludono:

Alla stregua dei principi sopra esposti, dovrà ritenersi assolto l'obbligo del giudice di dare conto della ragioni della compensazione totale o parziale delle spese, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata. A titolo meramente esemplificativo, potrebbe ritenersi assolto detto obbligo di motivazione ove si desse atto nella motivazione del provvedimento di merito (ma sarebbe anche sufficiente che fosse desumibile in modo inequivoco dal contesto delle argomentazioni) di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, ovvero di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali, ecc..

Tanto premesso, con riferimento al ricorso della C., deve rilevarsi che la decisione del tribunale - sprovvista di motivi specifici di supporto alla statuizione di integrale compensazione delle spese, essendo tautologica l'affermazione secondo cui "sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio" - è altresì sprovvista di qualsiasi motivazione implicita ricavabile dal contesto della intera sentenza, atteso che l'accoglimento dell'opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio è stato ricollegato esclusivamente al mancato assolvimento da parte del comune di Roma all'onere probatorio su di lui incombente. Non è possibile, quindi, desumere alcuna plausibile ragione a supporto della statuizione, che risulta, quindi, del tutto immotivata. 


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