| Compensazione delle spese ed obbligo di motivazione |
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| Scritto da Mario Carcaterra | ||||
| 20 Set, 2008 at 12:15 PM | ||||
Pagina 1 di 2 Con sentenza n. 20598 del 24/7-30/07/2008 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile fanno chiarezza in merito alla questione della motivazione sulla compensazione delle spese. Il Tribunale di Roma aveva annullato una contravvenzione irrogata per violazione del codice della strada compensando le spese di lite in quanto rilevava la sussistenza di "giusti motivi". La parte vittoriosa ricorreva alla Suprema Corte lamentando che il riferimento ai "giusti motivi" fosse insufficiente a giustificare la compensazione, anche considerando che le spese del Giudizio superavano l'importo della sanzione amministrativa opposta. Nella decisione in oggetto le Sezioni Unite si richiamano alla Sentenza 4455/99, nella quale la questione era già ampiamente approfondita: "il fondamento della non doverosità, per il giudice, della "motivazione specifica" della decisione di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, non sta affatto nel carattere discrezionale dell'esercizio del potere relativo attribuitogli dalla legge, bensì nella natura stessa della pronuncia sulle spese (di condanna o di compensazione), "consequenziale ed accessoria" (...) rispetto al provvedimento "che chiude il processo davanti a lui": sicchè - se la pronuncia sulle spese "dipende" sempre dall'esito (di rito o di merito) della controversia in un suo determinato momento processuale ("il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui ...": art. 91 c.p.c., comma 1) e, quindi, non costituisce mai provvedimento autonomo - ne consegue, in linea di principio, che essa non necessita di una "specifica" motivazione, nel senso che le ragioni della condanna alle spese o della loro compensazione (per "soccombenza reciproca", ovvero per il concorso di "altri giusti motivi"), se non debbono (bensì possono) essere specificamente esplicitate, devono, però, quantomeno, risultare dalla motivazione complessiva del provvedimento giurisdizionale (intesa nel senso precisato dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2), cui la pronuncia stessa accede". Pertanto le Sezioni Unite concludono:
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Diritto Civile
Processuale civile
Compensazione delle spese ed obbligo di motivazione
