| Azione di restituzione o risarcimento - Sospensione del processo civile per pregiudizialità penale |
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| Scritto da Mario Carcaterra | |
| 28 Lug, 2009 at 06:56 PM | |
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[PARERE] Nel precedente sistema processuale vigeva il dogma della unitarietà e della prevalenza del giudizio penale. Sicché l'art. 295 c.p.c. prevedeva, in relazione al previgente art. 3 c.p.p. che, quando i fatti a base della controversia civile erano anche quelli oggetto di accertamento in sede penale, il processo civile doveva essere sospeso. In seguito, però, alcune pronunce della Consulta ed il nuovo c.p.p. hanno sancito il superamento di tale principio. Ed infatti il nuovo art. 75 c.p.p., comma II, prevede la possibilità per il danneggiato dal reato di agire autonomamente in sede civile senza che il giudizio sia sospeso sino all'esito del processo penale e senza che possa essere pregiudicato da un'eventuale sentenza penale assolutoria. La sospensione necessaria è prevista dall'art. 75. c.p.p., comma III, solo "se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado". Come ha avuto modo di affermare la S.C. in una illuminante sentenza del 2006, "nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 cod. proc. pen., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti" (Cass. civ., Sez. III, 12/06/2006, n. 13544). Quindi la disposizione dell'art. 295 c.p.c., che, nel prescrivere la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità, si riferisce a tutte le ipotesi di pregiudizialità, civile, penale ed amministrativa, va letta unitamente alle norme di coordinamento processuale tra il giudizio civile e quello penale contenute nell'art. 75 c.p.p.. L'art. 75, comma II, c.p.p. prevede le ipotesi in cui il danneggiato dal reato può agire autonomamente in sede civile senza che il giudizio sia sospeso sino all'esito del processo penale:
Il comma III stabilisce che il processo civile è sospeso solo
La S.C., nella sentenza sopra riportata, continua precisando che
Conforme anche Cass. civ., Sez. lavoro, 14/03/2002, n. 3753:
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione con riferimento a casi analoghi è ormai univocamente orientata nel senso di proseguire il giudizio in sede civile nonostante la contemporanea pendenza del processo penale:
Ma si può proseguire con ulteriori considerazioni. Il c.p.p. stabilisce l'inefficacia, nel processo civile, della sentenza assolutoria che decide il processo penale pregiudicante. Le SS.UU. civili (sent. 05/11/2001, n. 13682) hanno avuto modo di precisare che
Vengono così individuate specificamente le tre condizioni, la cui contemporanea presenza è necessaria per la sospensione del processo civile di danno ex art. 295 c.p.c.:
La mancanza di uno solo di questi presupposti impedisce la sospensione del processo. Abbiamo già detto dell'art. 75 c.p.p., per il caso in cui l'attore non si sia costituito parte civile nel processo penale. Inoltre il danneggiato dal reato che agisce autonomamente in sede civile non può essere pregiudicato da un'eventuale sentenza penale assolutoria, così come disposto dall'art. 652 c.p.p., rubricato "Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno", che così recita:"La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato... [nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, sempre che il danneggiato si sia costituito parte civile] ...salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2". Pertanto, la sentenza penale irrevocabile (sempre che il danneggiato si sia costituito parte civile!):
E' chiaro, quindi, che il fatto-reato è idoneo a generare due differenti profili di responsabilità, l'uno rilevante in sede civile e l'altro in sede penale, che si collocano su binari paralleli ma separati ed in rapporto di totale in-dipendenza tra loro e non in rapporto di pregiudizialità-dipendenza ex art. 295 c.p.c.. All'esito del processo penale, sia nell'ipotesi di condanna sia nell'ipotesi di assoluzione dell'imputato dal reato contestatogli l'attore, potrà comunque avere diritto ad ottenere la restituzione o il risarcimento. Se l'imputato sarà assolto si applicherà l'art. 652 c.p.p., che esclude espressamente l'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile, di talché l'attore potrà comunque veder accolta la sua domanda; se l'imputato sarà condannato l'attore avrà diritto a fortiori alla restituzione delle somme versate e sarà il Giudice del merito a individuare la responsabile base alle regole sulla responsabilità soggettiva e/o oggettiva dettate dal codice civile. Bisogna, infine, mettere in evidenza che l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale si manifesta anche in materia probatoria. Infatti, mentre in quest'ultimo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel primo vige la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", con la conseguenza di dover porre a base della decisione sulla responsabilità civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente, la quale riceva comparativamente il supporto logico maggiore sulla base degli elementi di prova (in questi termini la recentissima sent. Cass. Civ. n. 10285 del 5 maggio 2009).
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