Nel precedente sistema processuale vigeva il dogma della unitarietà e della prevalenza del giudizio penale. Sicché l'art. 295 c.p.c. prevedeva, in relazione al previgente art. 3 c.p.p. che, quando i fatti a base della controversia civile erano anche quelli oggetto di accertamento in sede penale, il processo civile doveva essere sospeso. In seguito, però, alcune pronunce della Consulta ed il nuovo c.p.p. hanno sancito il superamento di tale principio.
Ed infatti il nuovo art. 75 c.p.p., comma II, prevede la possibilità per il danneggiato dal reato di agire autonomamente in sede civile senza che il giudizio sia sospeso sino all'esito del processo penale e senza che possa essere pregiudicato da un'eventuale sentenza penale assolutoria. La sospensione necessaria è prevista dall'art. 75. c.p.p., comma III, solo "se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado".
Tra pochi giorni entrerà in vigore la legge 69 del 19 Giugno 2009, sulla riforma del processo civile. Ho raccolto alcuni link che possono risultare utili per un primo approccio alle novità della riforma.
RESPONSABILITA’ CIVILE - PROVA - AUTONOMIA DEL PROCESSO CIVILE RISPETTO A QUELLO PENALE – REGOLA DELLA PREPONDERANZA DELL’EVIDENZA O “DEL PIÙ PROBABILE CHE NON” –FATTISPECIE RELATIVA AL DISASTRO DI USTICA (Cass. Civ. - Sent. n. 10285 DEL 5 MAGGIO 2009)
Stante l’autonomia del processo civile rispetto a quello penale anche in materia probatoria, mentre in quest’ultimo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel primo vige la diversa regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, con la conseguenza di dover porre a base della decisione sulla responsabilità civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente, la quale riceva comparativamente il supporto logico maggiore sulla base degli elementi di prova. (Nella specie è stata ritenuta non correttamente motivata la decisione della Corte di Appello di Roma che, nel rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall’Aereolinee Itavia s.p.a. contro i Ministeri della Difesa, degli Interni e delle Infrastrutture, aveva acriticamente recepito le conclusioni del giudice penale circa l’impossibilità di attribuire il disastro aereo di Ustica, alternativamente, ad un’esplosione interna per la presenza di un ordigno, al cedimento strutturale dell’aeromobile oppure ad un’esplosione esterna dovuta al lancio di un missile, così omettendo un’autonoma valutazione delle prove secondo i diversi principi civilistici).
[PARERE] Nell'ipotesi di fatto illecito dell'agente assicurativo di zona, il quale, senza averne il potere, stipula false polizze vita per conto della Compagnia di assicurazione (incassando i relativi premi) e poi fugge all'estero facendo perdere le proprie tracce, è possibile rilevare una responsabilità oggettiva in capo alla Compagnia di assicurazione?
Un risparmiatore stipulava con una compagnia assicurativa, a mezzo dell'agente generale di zona, una polizza vita con rendita annua. Come previsto dal contratto alla scadenza del primo anno egli avrebe avuto diritto al pagamento del rateo pattuito che, tuttavia, non veniva corrisposto. La società sarebbe, quindi, responsabile per inadempimento contrattuale e tenuta alla restituzione del capitale oltre al risarcimento del danno subito dal risparmiatore. Sennonchè si scopre che la polizza non era mai stata trasmessa dall'Agente alla compagnia, nè da questa approvata e che l'agente era fuggito all'estero con i risparmi di tanti altri risparmiatori truffati
Tribunale di Napoli: il primo ricorso per Decreto Ingiuntivo telematico con valore legale. Il video dell'Avv. Mario Santoro coordinatore della Commissione Informatica dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
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