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Scritto da Mario Carcaterra
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30 Ott, 2009 at 10:23 PM |
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Causa impegni di lavoro l'aggiornamento del sito è sospeso. |
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Scritto da Mario Carcaterra
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28 Lug, 2009 at 06:56 PM |
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[PARERE]
Nel precedente sistema processuale vigeva il dogma della unitarietà e della prevalenza del giudizio penale. Sicché l'art. 295 c.p.c. prevedeva, in relazione al previgente art. 3 c.p.p. che, quando i fatti a base della controversia civile erano anche quelli oggetto di accertamento in sede penale, il processo civile doveva essere sospeso. In seguito, però, alcune pronunce della Consulta ed il nuovo c.p.p. hanno sancito il superamento di tale principio.
Ed infatti il nuovo art. 75 c.p.p., comma II, prevede la possibilità per il danneggiato dal reato di agire autonomamente in sede civile senza che il giudizio sia sospeso sino all'esito del processo penale e senza che possa essere pregiudicato da un'eventuale sentenza penale assolutoria. La sospensione necessaria è prevista dall'art. 75. c.p.p., comma III, solo "se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado". |
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Scritto da Mario Carcaterra
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20 Giu, 2009 at 05:51 PM |
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Tra pochi giorni entrerà in vigore la legge 69 del 19 Giugno 2009, sulla riforma del processo civile. Ho raccolto alcuni link che possono risultare utili per un primo approccio alle novità della riforma.
Riforma del processo civile: la tabella delle novità (Altalex)
Processo civile, la riforma punta al taglio degli sprechi(Il Sole 24 ORE) |
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Scritto da Mario Carcaterra
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02 Giu, 2009 at 07:43 PM |
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Aggiornamento di Maggio 2010:
Cass. sez. un., 7 maggio 2010 n. 11087 ha stabilito che il c.d. preavviso di fermo amministrativo è sempre impugnabile, anche se relativo a crediti di natura extratributaria.
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Sezioni Unite Civili, Ordinanza n. 10672 dell'11.05.2009 (Sezioni Unite Civili, Presidente Vincenzo Carbone e Relatore R. Botta)
TRIBUTARIO – PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO – IMPUGNAZIONE – GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - SUSSISTENZA
La S.C. ha affermato che il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 è impugnabile avanti al Giudice tributario, se riguarda una pretesa dell’ente pubblico di natura tributaria (nella specie relativa ai contributi dovuti ad un consorzio di bonifica), anche quando l’azione sia stata introdotta prima della modifica dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell’art. 35, comma 25-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, che ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili avanti al Giudice tributario. Inoltre ha posto dei punti fermi sulla impugnabilità dell'atto di preavviso e sul giudice competente.
Fino ad oggi né il legislatore né la giurisprudenza eranono riusciti ad elaborare dei sicuri criteri per l'individuazione della natura giuridica del - preavviso di - fermo amministrativo, della giurisdizione competente e, conseguentemente, delle forme e dei modi della tutela da accordarsi al destinatario dell'atto. Ed infatti continuavano ad alternarsi orientamenti dottrinali e sentenze degli organi della giustizia civile, tributaria ed amministrativa tra loro contrastanti. A tale situazione di incertezza corrispondevano inevitabili ricadute sul diritto del cittadino di agire a difesa dei propri diritti ed interessi legittimi sancito dall'art. 24 della Carta Costituzionale. |
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Scritto da Mario Carcaterra
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02 Giu, 2009 at 04:29 PM |
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RESPONSABILITA’ CIVILE - PROVA - AUTONOMIA DEL PROCESSO CIVILE RISPETTO A QUELLO PENALE – REGOLA DELLA PREPONDERANZA DELL’EVIDENZA O “DEL PIÙ PROBABILE CHE NON” –FATTISPECIE RELATIVA AL DISASTRO DI USTICA (Cass. Civ. - Sent. n. 10285 DEL 5 MAGGIO 2009)
Stante l’autonomia del processo civile rispetto a quello penale anche in materia probatoria, mentre in quest’ultimo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel primo vige la diversa regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, con la conseguenza di dover porre a base della decisione sulla responsabilità civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente, la quale riceva comparativamente il supporto logico maggiore sulla base degli elementi di prova. (Nella specie è stata ritenuta non correttamente motivata la decisione della Corte di Appello di Roma che, nel rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall’Aereolinee Itavia s.p.a. contro i Ministeri della Difesa, degli Interni e delle Infrastrutture, aveva acriticamente recepito le conclusioni del giudice penale circa l’impossibilità di attribuire il disastro aereo di Ustica, alternativamente, ad un’esplosione interna per la presenza di un ordigno, al cedimento strutturale dell’aeromobile oppure ad un’esplosione esterna dovuta al lancio di un missile, così omettendo un’autonoma valutazione delle prove secondo i diversi principi civilistici). |
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